Dietro la parola “Decreto”

La parola “Decreto” è spesso utilizzata per indicare indistintamente diversi tipi di atti giuridici che, però, sottintendono differenti procedure e rapporti tra poteri.

Il Decreto Legislativo (art. 76 Cost.) è una forma di esercizio della funzione legislativa (tradizionalmente riservata al Parlamento e alle Regioni), che può essere straordinariamente delegata al Governo (titolare del solo potere esecutivo), ritenuto in tali casi più qualificato a intervenire, date le sue competenze tecniche specifiche e la disponibilità di Ministeri.

I Costituenti hanno posto limiti sia al soggetto delegato (rappresentativo della sola maggioranza), sia al delegante (per evitare che il Parlamento abdichi alle sue responsabilità, in quanto organo massimamente rappresentativo degli elettori, che incarna le istanze sia della maggioranza sia dell’opposizione). 

L’esercizio della funzione legislativa, dunque, può essere occasionalmente rimesso al Governo purché: destinatario ne sia il Governo nella sua collegialità; la delegazione avvenga con una legge di delega (del Parlamento) che determini i principi e i criteri direttivi da seguire, sia temporalmente circoscritta e concerna oggetti definiti.

Il Decreto Legge (art. 77 Cost.) rappresenta l’esercizio eccezionale e temporaneo della funzione legislativa da parte del Governo (senza una previa autorizzazione del Parlamento) per fronteggiare casi straordinari a cui non si potrebbe, altrimenti, provvedere tempestivamente attraverso gli ordinari strumenti legislativi.

Al decreto legge è riservata una via più veloce di discussione e conversione. Produce effetti immediati, per fronteggiare meglio proprio i “casi straordinari di necessità e urgenza” (es. l’attuale emergenza sanitaria). Sotto la sua responsabilità, il Consiglio dei Ministri, con una deliberazione collegiale (non di un singolo Ministro o del solo Presidente del Consiglio) determina il contenuto del decreto legge, successivamente emanato con un Decreto del Presidente della Repubblica, che entrerà immediatamente in vigore. 

Benché immediatamente efficace, il decreto legge va presentato alle Camere il giorno stesso in cui è adottato, per chiederne la successiva conversione in legge (quale vaglio successivo del Parlamento). La mancata conversione (entro 60 giorni) in legge, farà decadere tutti gli effetti prodotti, salvo che una legge del Parlamento ne sani alcuni.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (come i Decreti ministeriali) è invece un atto amministrativo, una fonte secondaria subordinata a quelle primarie (es. leggi, decreti legge, decreti legislativi) tra le quali deve rinvenire un’espressa autorizzazione a essere adottato. Deve, cioè, essere prescritto da una fonte di rango legislativo, che ne determini i principi direttivi generali.

Il contenuto dei D.P.C.M. può vertere su questioni tecniche relative a un settore specifico (coinvolgendo per la sua adozione esperti del settore, tecnici e studiosi della materia) o a contenuto discrezionale (es. nomine dirigenziali).

E’ uno strumento rapido e adatto in situazioni emergenziali. Rispetto ai due sopra citati, però, non coinvolge il Parlamento. Sebbene autorizzato nelle linee generali, risulta essere una concreta espressione della sola maggioranza politica, oltretutto incarnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e (solo in base a rapporti discrezionali e politici tra i Ministri) di tutto il Governo. Inoltre, spesso può risultare dubbia la loro natura di regolamenti piuttosto che di ordinanze, da cui discendono però effetti opposti.

Questi sono i principali “decreti” tra cui spesso vi è confusione nel linguaggio mediatico e politico. La distinzione, invece, è essenziale per evitare ambiguità circa le loro diverse modalità di adozione e i soggetti legittimati a utilizzarli.

(Per completezza si v. http://presidenza.governo.it/normativa/legge2308_400prn.html)

Guido Casavecchia

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